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Diritto all’autodeterminazione di genere: la proposta di legge portoghese

Riconoscimento del Diritto all’Autodeterminazione di Genere: la proposta di legge portoghese n.º 242/XIII/1ª

Qui la versione PDF

Traduzione della legge e Commento di Ethan Bonali *

Il progetto di legge che il Blocco della Sinistra portoghese ha presentato nel 2016 merita di essere tradotto ed esaminato attentamente poiché presenta alcuni aspetti di grande interesse pressoché ignorati nel panorama politico italiano e dalle stesse associazioni lgbt.

Il primo punto degno di nota è il riconoscimento ontologico e giuridico dei generi non binari.

I dati del 2014 dell’Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea relativi al Portogallo rivelano che più della metà dei partecipanti, persone transgender e di genere diverso, non si identifica, perlomeno in via esclusiva, con le opzioni binarie di genere.

Questo dato, sconcertante per consistenza della popolazione non binaria quanto per il fatto che venga passato sotto silenzio, rende evidente la rivoluzione culturale in atto e la crisi della costruzione simbolica binaria. Queste esistenze non chiedono solo di venire riconosciute, ma pongono inevitabilmente interrogativi sulla genitorialità, sulla maternità, sugli orientamenti sessuali e sulla sessualità, costrutti culturali interamente basati sul binarismo di genere. 

Il secondo punto degno di nota, che pone le basi per un processo di cambiamento irreversibile, è che la diversità di genere e la sua espressione sono riconosciuti come diritti umani e che non rispettare tali diritti è una violazione. Compare il concetto di assegnazione del genere alla nascita come atto politico dello Stato sul singolo e come costruzione della società con l’assegnazione implicita di compiti futuri. L’assegnazione può essere messa in discussione perché atto politico e giuridico e non riconoscimento di una condizione naturale e immutabile.

Il terzo punto è il diritto ad autodeterminare il proprio genere, “eliminando i requisiti abusivi e lesivi della dignità umana presenti nell’attuale procedimento di riconoscimento giuridico di genere, che esige la presentazione di una diagnosi di salute mentale, mettendo nelle mani di terze persone la decisione riguardante l’identità delle persone transgender e di genere diverso.”

Questo principio inserisce le persone transgender e di genere diverso come soggetti che decidono poiché viene dato loro il diritto di determinare il proprio percorso, scegliere se e a quali terapie fare ricorso. Questo approccio di consenso informato comprende logicamente e necessariamente la reale, accessibile e trasparente informazione del soggetto coinvolto. L’azione di assistenza delle associazioni non è sufficiente se non rende la persona informata e consapevole riguardo le possibilità, le conseguenze e la capacità di comprendere le scelte dei professionisti sul corpo di chi ricorre alle terapie. 

È necessario e imperativo informare che non esiste un unico modello di transizione. 

La mancanza di una reale e completa informazione è una violazione del consenso delle persone transgender e di genere diverso. 

Uno degli impegni che mi sento di prendere come attivista, e che sono convinto venga appoggiato da intersexioni, è la proposta di istituire punti di informazione e formazione per una transizione consapevole nei consultori indipendenti che si stanno formando grazie al movimento di Non Una di Meno. Porteremo questa proposta ai tavoli nazionali di Roma. 

Gli ultimi punti che evidenzio, non meno degni di nota, sono:

1) la semplificazione estrema per il cambiamento di nome e genere nei documenti di identità per il quale sarà necessario qualche passaggio burocratico negli uffici della Conservatoria del Registro Civile in tempi veramente brevi (otto giorni per ottenere una risposta e altri otto in caso si richieda ulteriore documentazione). Fuori dai tribunali, dalle perizie, dai costi e dalle lunghe attese.

2) Trattamento dignitoso. L’identità della persona va tutelata a livello di privacy e rispettata dagli operatori. Viene riconosciuto il diritto ad accedere alle strutture pubbliche in maniera conforme al proprio genere dell’elezione. Diritto e garanzia di accesso agli interventi chirurgici e/o farmacologici.

Le conquiste di dignità e libertà di movimento e fruizione degli spazi pubblici sono  conquiste politiche.

3) La tutela dell’identità e dell’autodeterminazione di genere dei minori. 

Si esce dalla concezione del minore come soggetto non in grado di pensarsi e definirsi.

Vi lascio alla lettura della proposta di legge pensando che non è necessario classificarsi in maniera rigida per ottenere un diritto, anche perché molte identità sono in divenire poiché seguono i cambiamenti culturali e sociali, occorre quindi individuare i fattori che creano ingiustizia, esclusione e discriminazione per agire sulla struttura in modo da portare un reale cambiamento.

La riflessione sulle identità transgender e non binarie non è categoriale ma coinvolge, mediante “interferenze”, la definizione, la narrazione che parla di uomo e donna. La battaglia per il riconoscimento dei diritti non è, o non dovrebbe essere, di sola inclusione e accesso a servizi e tutele, ma dovrebbe avere la capacità di individuare i meccanismi oppressivi che si rivolgono a chiunque e che, in alcuni casi, vengono presentati come natura.

Si ha anche il diritto di proporre un cambiamento e non solo di venire inclusi in un sistema. 

PROGETTO DI LEGGE N.º 242/XIII/1.ª

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE DEL GENERE

Motivazioni

La diversità del genere è una costante presente in tutte le culture e epoche della storia dell’umanità. Gli studi scientifici di diverse discipline ci insegnano che le manifestazioni di identità ed espressione di genere dell’essere umano sono molteplici e che ogni cultura ne elabora una interpretazione propria.

Diverse società stanno considerando, in maggior o minor grado, le realtà di genere non strettamente binario ed hanno elaborato meccanismi giuridici e sociali che promuovono l’effettiva inclusione delle persone trans e di genere diverso. I dati del 2014 della Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (FRA) relativi al Portogallo, raccolti attraverso un’indagine rivolta alle persone transgender e di genere diverso, rivelano che più della metà dei partecipanti non si identifica, perlomeno in via esclusiva, con le opzioni binarie di genere. Questa realtà non è riconosciuta dalle leggi e dalle politiche pubbliche portoghesi configurando una grave violazione dei diritti umani di queste persone. La definizione di genere di una persona va ben oltre il riconoscimento dei suoi genitali esterni al momento della nascita e non è un concetto puramente biologico, ma soprattutto, psicologico.

I tratti che caratterizzano la personalità di ognuno devono prevalere sulle considerazioni anatomiche. L’autodeterminazione del genere di ogni persona deve essere considerata come un diritto umano fondamentale e come una parte imprescindibile del diritto al libero sviluppo della personalità. Il concetto di identità di genere si riferisce all’esperienza interiore e individuale del genere così come viene vissuta profondamente, incluso il modo di vivere il corpo e le espressioni di genere, come il vestiario, il modo di parlare e la gestualità. L’identità di genere è solitamente accompagnata dal desiderio di vivere ed essere accettati come membro di quel genere e, spesso, dal desiderio insopprimibile di modificare, attraverso metodi farmacologici, chirurgici o di altro tipo, il proprio corpo, rendendolo il più coerente possibile con l’identità di genere. Nella nostra società le persone transgender e di genere diverso si sono rese protagoniste di una dura battaglia per ottenere il diritto ad essere socializzati e partecipare alle dinamiche sociali con il genere di elezione. Le difficoltà che incontrano sono innumerevoli e la sofferenza che queste provocano è considerevole. E’ necessario quindi produrre un insieme di norme che favoriscano questo processo e permettano pienamente lo sviluppo e l’espressione delle potenzialità umane.

Le identità e le espressioni di genere che si scostano dalla norma binaria sono ricondotte sistematicamente nell’alveo della patologia, ma ogni volta sono sempre più le voci, sia in campo scientifico che sociale, che invocano la definitiva depatologizzazione della diversità di genere e che spingono affinché si consideri la stessa come un’ulteriore manifestazione della diversità degli esseri umani.

E’ in questo senso che l’OMS ha preso posizione, nello specifico nella versione beta del ICD-11, in pubblicazione nel 2017, dove le categorie diagnostiche relative alle persone transgender e di genere diverso cessano di essere classificate sotto la voce “disturbi mentali†passando a “condizioni di salute sessualeâ€.

Sono già notevoli i risultati a livello internazionale, europeo e nazionale che vanno nella direzione di considerare il riconoscimento della diversità di genere come una questione di diritti umani.

La legislazione internazionale dei diritti umani ritiene come principi fondanti l’uguaglianza e la non discriminazione.

L’Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) stabilisce inequivocabilmente che “tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e dirittiâ€.

L’Articolo 2 della stessa Dichiarazione afferma di seguito che “tutti gli esseri umani possono invocare i diritti e le libertà proclamate nella presente Dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, nazionalità ed estrazione sociale, ceto, nascita o di qualunque altra situazione.â€, la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite dichiara che questo implica il diritto alla parità di trattamento davanti alla legge e il diritto ad essere protetti dalle discriminazioni di qualunque genere, comprese quelle che si basano sull’identità di genere. Nel 2006 sono stati redatti i Principi di Yoggyakarta, stabilendo i criteri fondanti per l’applicazione internazionale dei diritti umani riguardanti l’orientamento sessuale e l’identità di genere affinché l’ONU e i suoi stati-membri intervenissero sulle garanzie dei diritti umani delle persone LGBT.

Nel 2011, fu adottata la Risoluzione 17/19 del Consiglio dei Diritti Umani, la prima risoluzione ONU che riguarda esplicitamente l’uguaglianza, la non discriminazione e la protezione di ogni persona, indiendentemente dalla sua identità di genere, e che condanna qualunque atto di violenza o discriminazione in qualunque parte del mondo.

Nell’ambito del Consiglio Europeo, l’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani stabilisce che “L’insieme dei diritti e libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna distinzione, di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, nazionalità ed estrazione sociale, appartenenza ad una minoranza, ceto, nascita o qualunque altra situazioneâ€.

La giurisprudenza del Tribunale Europeo dei Diritti Umani sta indicando, mediante varie sentenze, il rispetto della identità ed espressione di genere, in modo particolare da quando si è pronunciata in questo senso nel 1996. Su questa materia incide, inoltre, la relazione del Commissario Europeo per i Diritti Umani, pubblicata nel 2009, che raccomanda agli Stati membri di “abolire la sterilizzazione forzata e altri trattamenti medici obbligatori come requisito necessario per vedere riconosciuta l’identità di genere di una personaâ€, la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri, adottata nel 2010, e che raccomanda agli Stati membri che “i requisiti preliminari, incluse le alterazioni di natura fisica per il riconoscimento legale di una riattribuzione sessuale, devono essere rivisti regolarmente per eliminare requisiti abusiviâ€, e la Risoluzione n.º 2048 della Assemblea Parlamentare, adottata nel 2015, che raccomanda agli Stati membri la creazione di procedimenti di riconoscimento della identità di genere “basata sull’autodeterminazione†e di “abolire la sterilizzazione e trattamenti medici imposti, includendo anche la diagnosi di salute mentaleâ€.

Tutte queste raccomandazioni e risoluzioni sollecitano il riconoscimento della libera manifestazione della identità e dell’espressione di genere, la proibizione di ogni discriminazione basate su esse, l’assistenza clinica alle persone transgender e di genere diverso che la richiedono, e l’individuazione di procedimenti giuridici rapidi, trasparenti e accessibili che rendano questo diritto possibile ed effettivo.

Nell’ambito dell’Unione Europea (UE), la Carta dei Diritti Fondamentali stabilisce che “l’Unione si basa sui valori indivisibili e universali della dignità dell’essere umano, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietàâ€. E proibisce espressamente, nell’articolo 21, qualunque discriminazione, in particolare quella esercitata “in ragione, appositamente, del sesso, razza, colore o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni, opinioni politiche o di altro genere, appartenenza ad una minoranza nazionale, ceto, nascita, handicap, età o orientamento sessuale.â€

Su questa base la UE ha costruito un solido corpo di direttive e risoluzioni dirette a garantire la libera manifestazione dell’identità e dell’espressione di genere.

Tra questi elementi normativi possiamo segnalare la legislazione europea che protegge esplicitamente le persone transgender e di genere diverso dalle discriminazioni, Direttiva 2004/113/EC del 13 dicembre 2004, sull’accesso e e somministrazione di beni e servizi, la Direttiva 2006/54/EC del 5 luglio 2006, sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale, la Direttiva 2011/95/EU del 13 dicembre 2011, sul diritto di asilo; e la Direttiva 2012/29/EU del 25 ottobre 2012, sullo statuto della vittima. Possiamo inoltre menzionare il lavoro sistematico del Parlamento Europeo, attraverso varie risoluzioni riguardanti la materia, o alla recente lista di azioni della Commissione Europea per raggiungere l’uguaglianza delle persone LGBTI, di dicembre 2015.

In Portogallo, l’articolo 13 della Costituzione della Repubblica Portoghese dichiara, all’art. 1, che “tutti i cittadini hanno la stessa dignità sociale e sono uguali dinnanzi alla leggeâ€, di seguito l’art. 2 recita che “nessuno può essere privilegiato, beneficiato, vittima di pregiudizio, privato di un diritto qualunque o esente da qualche dovere in ragione del sesso, razza, lingua, territorio di origine, religione, convinzioni politiche o ideologiche, istruzione, situazione economica, condizione sociale o orientamento sessuale.â€

D’altra parte, l’articolo 26, precetta che “a tutti siano riconosciuti i diritti all’identità personale, allo sviluppo della personalità, alla capacità civile, alla cittadinanza, al buon nome e reputazione, all’immagine, alla parola, alla riservatezza dell’intimità della vita privata e familiare e alla protezione legale contro qualunque forma di discriminazioneâ€.

Sono degne di menzione le varie iniziative legislative indirizzate all’inclusione dell’identità di genere come categoria protetta dalla discriminazione nella legge n.º 27/2008 del 30 giugno riguardante la concessione di asilo, nella modifica allo Statuto dell’Alunno approvata attraverso la legge n.º 51/2012 del 5 settembre, nelle modifiche al Codice del Lavoro approvate attraverso la legge n.º 28/2015 del 14 aprile.

Nella stessa direzione si segnala la legge nº 7/2011 del 15 marzo, che crea un procedimento per il cambio di sesso e nome proprio nella Conservatoria del Registro Civile. Il Manifesto elettorale del Blocco di Sinistra per le legislatura del 2015 propone l’adozione delle raccomandazioni europee quanto a depatologizzazione del riconoscimento giuridico del genere, al riconoscimento delle identità non-binarie così come il “riconoscimento della autonomia personale delle persone transgender e intersex nella decisione di alterare il proprio sesso e nome nel registro civile, con garanzia di accesso a tutte le cure mediche attraverso il SNS (Servizio Nazionale di Salute)â€.

Propone inoltre la “promozione di politiche pubbliche che pfavoriscano l’inclusione e proibiscano la discriminazione che abbia come base l’orientamento sessuale o l’identità di genere nei settori fondamentali dello Stato come la Salute, l’Educazione, la Giustizia e la Sicurezzaâ€. Il presente progetto di legge desidera andare incontro alle necessità e rivendicazioni della comunità transgender e di genere diverso, ovvero quelle che furono espresse nell’audizione pubblica promossa dal Gruppo Parlamentare del Blocco di Sinistra il 5 maggio 2015, con tema “Persone transgender e intersex: che riconoscimento e quali nuovi diritti?†o dal “Blocco Trans†che guidò la 16ª Marcia dell’orgoglio LGBT di Lisbona nel 2015. Tiene anche conto delle opinioni manifestate da vari attivisti e organizzazioni per la difesa della diversità di genere. Cerca anche di rispondere ad alcune rivendicazioni della popolazione intersex, includendo quelle che sono state portate da testimonianze in prima persona nella audizione pubblica già citata precedentemente, così come quelle manifestate dalla comunità intersex internazionale al Terzo Forum Internazionale Intersex di Malta (2013) e negli Incontri Europei Intersex di Riga (2014) e Atene (2015) e incluse nelle raccomandazioni del Commissario Europeo per i Diritti Umani, nella relazione del 2015, nel quale si pone mano alla legislazione per facilitare il riconoscimento giuridico delle persone intersex nei documenti ufficiali, rispettandone il diritto di autodeterminazione, senza bisogno di presentare diagnosi false di “distrubo dell’identità di genereâ€.

Il progetto di legge qui presentato riconosce l’autodeterminazione di genere, eliminando i requisiti abusivi e lesivi della dignità umana presenti nell’attuale procedimento di riconoscimento giuridico di genere, che esige la presentazione di una diagnosi di salute mentale, mettendo nella mano di terze persone la decisione riguardante l’identità delle persone transgender e di genere diverso.

Il Blocco di Sinistra ritiene che a partire dai sedici anni va riconosciuto il diritto all’autodeterminazione del genere. E’ a partire da questa età che una persona può sposarsi, cominciare a lavorare, pagare le tasse o anche rispondere legalmente di reati. L’autorizzazione dei rappresentanti legali apre la possibilità al riconoscimento giuridico del genere anche per i bambini e gli adolescenti. Questa proposta garantisce anche il riconoscimento giuridico del genere alle persone straniere residenti in Portogallo e riconosce il cambiamento di nome e sesso effettuati nei nostri Stati o con sentenza straniera.

Nell’ambito del SNS (Servizio Nazionale di Salute) si debbono applicare i regolamenti già in uso per le chirurgie programmate, nei quali ci si riferisce ai tempi di attesa e alle alternative mediche, in caso di impossibilità o ritardo del SNS nel prestare i servizi, i quali permettono, attraverso gli cheques-chirurgia (assegni di copertura per la spesa chirurgica), l’accesso ai trattamenti farmacologici e agli interventi chirurgici destinati a far corrispondere il corpo con il genere con il quale la persona si identifica.

Questa proposta non si limita, tuttavia, a migliorare questo procedimento amministrativo, ma promuove anche le misure contro la discriminazione di genere e la transfobia e garantisce il diritto alla salute, all’educazione, e alla non discriminazione in ambito lavorativo. Questi provvedimenti e, in particolar modo, il rispetto per la privacy e il trattamento degno della persona transgender e di genere diverso, possono essere effettive solo se sono garantite le condizioni per la loro applicazione.

Una di queste condizioni è che nei documenti di identificazione personali non ci sia nessuna menzione al genere della persona. E’ importante sottolineare che il Documento di Identità non faccia menzione al genere dei cittadini, poiché questo dato è elemento integrante del documento di identificazione secondo la legge n.º7/2007 del 5 febbraio, che creò La carta del Cittadino.

Concludendo, la presente proposta vuole trasformare il Portogallo in un paese più rispettoso dei diritti umani delle persone transgender e di genere diverso, seguendo l’esempio di altri paesi che riconoscono il diritto all’autodeterminazione di genere come l’Argentina, la Svezia, la Danimarca, Malta e Irlanda, dove sono in vigore procedimenti che garantiscono una maggior qualità della vita a molte persone e una maggior inclusione di un gruppo sociale che è spesso soggetto discriminazioni, stigma e violenza.

Pertanto, nei termini costituzionali e nei regolamenti vigenti applicabili, le Deputate e i Deputati del Blocco di Sinistra, presentano il seguente Progetto di legge:

Articolo 1º

Oggetto e Natura

1. Il presente documento sancisce il diritto all’autodeterminazione di genere, sia in termini del suo esercizio, soprattutto per quanto riguarda la modifica del registro civile,

così come la protezione specifica in materia di accesso alla salute, all’educazione, al lavoro e alla protezione sociale.

2. Questo processo ha carattere confidenziale, ad eccezione di domanda del richiedente, dei sui eredi e dele autorità giudiziarie o di polizia per effetto di investigazioni o istruttorie.

Articolo 2º

Definizione

1- Per identità di genere si intende la percezione interiore e individuale del genere, così come viene sperimentata da ogni persona, la quale può o meno corrispondere al genere attribuito alla nascita, e che include il rapporto personale con il corpo, comprendendo anche la possibilità di modificarne l’apparenza o le funzioni per mezzo farmacologico, chirurgico o di altro tipo, scegliendo liberamente, e altre espressioni di genere, come il nome con cui ci si presenta agli altri, il vestiario, il modo di parlare e la gestualità.

2- Per espressione di genere si intende la manifestazione personale dell’identità di genere e/o quella che è percepita dagli altri.

Articolo 3º

Ambito

1-Tutte le persone hanno diritto:

a) Al riconoscimento della propria identità e/o espressione di genere;

b) Al libero sviluppo della propria personalità in accordo con la propria identità e/o espressione di genere;

c) Ad essere trattate in accordo con la propria identità e/o espressione di genere;

d) Ad essere identificati in accordo con la propria identità e/o espressione di genere nei documenti di identificazione, per quanto concerne nome, fotografia e sesso in questi documenti.

2- Nessun documento legislativo può restringere o limitare l’esercizio e l’effetto del diritto all’identità e/o espressione di genere.

Articolo 4º

Legittimità e efficacia

1- Può richiedere il cambio del registro civile la persona che senta che il nome proprio non corrisponda alla sua identità e/o espressione di genere, purché risponda ai seguenti requisiti:

a) Abbia sedici anni, salvo i casi previsti dall’articolo 5º del presente documento;

b) Sia di nazionalità portoghese o abbia un permesso di soggiorno, compreso il permesso di soggiorno temporaneo concesso ai soggetti richiedenti protezione internazionale;

c) Non risulti interdetta o resa inabile da una anomalia psichica.

2- L’alterazione del registro civile di cui all’articolo precedente incide obbligatoriamente sul genere, nome e fotografia del richiedente.

3- Per accedere a quanto disposto dall’articolo 1, nessuna persona sarà obbligata a sottoporsi a qualunque trattamento farmacologico, procedimento medico o esame psicologico che limiti la sua autodeterminazione di genere.

Articolo 5º

Minori di sedici anni

1- L’esercizio del diritto previsto dall’articolo 4 è ammesso per i minori di sedici anni, previa richiesta, cui si fa riferimento nell’articolo 6, dei rappresentanti legali e mediante l’espresso consenso del/della minore.

2- In caso i rappresentanti legali si rifiutassero di effettuare la richiesta di cui all’articolo 6, il minore, secondo i termini del n.º2 dell’articolo 1881.º del Codice Civile, può intentare un’azione legale, nell’ambito della quale il tribunale dovrà pronunciarsi attenendosi ai principi di autonomia progressiva e del superiore interesse del minore riportato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.

Articolo 6º

Richiesta e istruzioni

1- La domanda di cambiamento del registro civile di cui al numero 1 dell’articolo 4 è attuata mediante richiesta indicante il numero di identificazione civile e il nome con il quale il richiedente vuole essere identificato/a.

2- La richiesta deve essere presentata presso la Conservatoria del Registro Civile e, nei casi previsti nella linea b), del numero 1 dell’articolo 4, nei rispettivi consolati, potendo, da queste sedi, essere sollecitata la realizzazione del nuovo stato.

3- I numeri di identificazione personali del/della richiedente si mantengono anche dopo la modifica del registro civile del n.º1 dell’articolo 4.º

4- Il/la richiedente dovrà, preferibilmente, essere identificato/a attraverso il numero del suo documento di identificazione.

5- Nel nuovo certificato di nascita non potrà essere fatta alcuna menzione della modifica del registro.

Articolo 7º

Sentenza

1- Entro otto giorni dalla presentazione della richiesta prevista dall’articolo 6º, l’impiegato della conservatoria, conformemente ai casi, deve:

a) Decidere favorevolmente per la richiesta e realizzare il rispettivo verbale, nei termini dell’articolo 73º del Codice del Registro Civile e, se è il caso, redigere un nuovo certificato di nascita, nei termini del n.º 1 dell’articolo 123º del medesimo documento di legge;

b) Sollecitare il perfezionamento della richiesta quando, dalla sua analisi, risultano errori o imperfezioni e, altresì, quando lo stesso si rivela incompleto;

c) Rigettare la richiesta quando dall’analisi dei documenti presentati risulta che questa non soddisfi i requisiti previsti dal n.º 1 dell’articolo 4º, dal n.º 1 dell’articolo 5º e, nel caso del n.º 2 di quest’ultimo articolo, non abbia ancora sentenze in giudicato.

2- Nell’ipotesi prevista nella linea b) del numero precedente, l’impiegato di Conservatoria deve licenziare la richiesta in otto giorni a partire dalla presentazione dei documenti addizionali sollecitati.

Articolo 8º

Ricorso

Dal rigetto della richiesta di modifica del registro civile con fondamento nella linea c) del n.º 1 dell’articolo precedente, così come in caso di rifiuto dell’impiegato di conservatoria a eseguire qualche atto sotto la sua responsabilità nei termini del presente testo di legge, i termini per un ricorso ricadono in quelli indicati all’articolo 286º e seguenti del Codice del Registro Civile, con i necessari adattamenti.

Articolo 9º

Notifiche e rettifica delle informazioni genere

1- Sono definite per ordine del Governo le Istituzioni che l’Istituto dei Registri e il Notariato, con rispetto al n.º 2 dell’articolo della presente legge, hanno obbligo di informare del cambio di registro effettuato.

2- Le Istituzioni pubbliche e private alle quali siano presentate queste notifiche hanno obbligo di, a richiesta dell’interessato e senza costi addizionali, emettere nuovi documenti e diplomi con il nuovo nome e sesso.

Articolo 10º

Riconoscimento di cambio del registro effettuato da persona straniera

1- Lo Stato Portoghese riconosce il cambio di nome e di sesso effettuato dalle persone di nazionalità portoghese che, avendo anche altra nazionalità, abbiano modificato il proprio registro di sesso dinnanzi alle autorità di quello Stato.

2- I cambiamenti di registro civile ammessi nei termini della presente legge che risultano derivare da tribunali stranieri si applicano secondo l’articolo 978º e seguenti del Codice di Procedimento Civile e dell’articolo 7º del Codice di Registro Civile.

Articolo 11º

Trattamento dignitoso

1- Deve essere rispettata l’identità e/o l’espressione di genere adottata dalle persone che utilizzano un nome diverso da quello risultante dal proprio documento di identificazione.

2- Quando la natura di un procedimento rende necessario registrare i dati del documento di identificazione che non corrispondono all’identità e/o all’espressione di genere della persona, si deve utilizzare il seguente procedimento: scrivere le iniziali del nome proprio che risultano dal documento di identità, nome e cognome, la data di nascita e il numero di identificazione.

3- Quando una persona viene chiamata in pubblico si dovrà utilizzare unicamente ed esclusivamente il nome proprio che rispetta l’identità di genere e/o l’espressione di genere d’elezione.

4- Nessuno può essere discriminato, penalizzato o vedersi rifiutato l’accesso a qualunque servizio in ragione della propria identità e/o espressione di genere.

5- Saranno adottati i mezzi necessari che permettano, in qualunque situazione che implichi l’utilizzo delle strutture pubbliche destinate a un determinato genere, l’accesso alle attrezzature che corrispondano al genere autodeterminato dalla persona.

Articolo 12º

Accesso alla salute

1- Tutte le persone hanno diritto all’accesso alle cure per la salute fisica e mentale, senza discriminazioni di identità e/o espressione di genere.

2- il Servizio Nazionale di Salute garantisce l’accesso agli interventi chirurgici e/o ai trattamenti farmacologici destinati a fare corrispondere il corpo con l’identità di genere con la quale la persona si identifica, garantendo sempre il consenso informato.

3- La disposizione n.º 1 è applicabile ai minori di sedici anni mediante autorizzazione dei rappresentanti legali, potendo il minore, in caso di rifiuto di questi, intentare un’azione legale nei termini previsti dal n.º 2 dell’articolo 5º.

4- Saranno adottati i provvedimenti adeguati, in stretta collaborazione con gli istituti di insegnamento e scienza e con le associazioni in difesa della diversità di genere, per assicurare il diritto delle/dei professionisti a ricevere una formazione specifica in questa materia.

5- Saranno individuati indicatori relativi ai trattamenti, terapie e interventi realizzati alle persone toccate da questa legge, con i dettagli delle tecniche applicate, così come delle complicazioni e reclami registrati.

Articolo 13º

Provvedimenti contro le discriminazioni di genere e la transfobia

L’Amministrazione Pubblica, in collaborazione con le associazioni per la difesa della diversità di genere, deve impegnarsi a:

a) Concepire, implementare e valutare sistematicamente provvedimenti che operano per una miglior integrazione delle persone incluse nell’ambito di applicazione di questa legge;

b) Prestare particolare attenzione alle molteplici forme di discriminazione, specialmente quelle che maggiormente colpiscono le donne trans;

c) Sviluppare e implementare programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti ai funzionari e funzionarie dei servizi di amministrazione pubblica;

d) Promuovere campagne di sensibilizzazione, rivolte al pubblico in generale, così da decostruire preconcetti e combattere la discriminazione e la violenza contro l’identità o l’espressione di genere, promuovendo il rispetto di tutte le persone.

Articolo 14º

Non discriminazione nell’ambito dell’educazione, scienza e istruzione superiore

Il Ministero dell’Educazione e il Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore adotteranno le misure appropriate per prevenire e combattere le tendenze e pratiche discriminatorie e per promuovere il rispetto del diritto di autodeterminazione del genere attraverso:

a) Programmi di prevenzione per evitare la discriminazione dell’identità di genere e/o espressione di genere;

b) Meccanismi di coordinamento con il sistema sanitario, educativo e di sicurezza sociale, con l’obiettivo di individuare e intervenire su situazioni di rischio che pongono in pericolo il sano sviluppo dei bambini e ragazzi che manifestano una identità e/o espressione di genere diversa da quella che è stata loro attribuita alla nascita;

c) Implementazione dei piani di formazione iniziale e continua, rivolto a docenti e/o altri professionisti del sistema educativo, in materia specifica di identità e/o espressione di genere e espressioni alternative di famiglia;

Articolo 15º

Discriminazione sul lavoro

1- In contesto lavorativo, non è ammessa alcuna discriminazione basata sull’identità e/o espressione di genere, sia per l’accesso, promozione e trattamento di lavoro, che in materia di remunerazione, licenziamento e di responsabilità disciplinare.

2- I programmi di inserimento professionale e le politiche attive di impiego dovranno contemplare la promozione dell’occupazione delle persone che manifestano socialmente una identità e/o espressione di genere distinta da quella che è stata loro attribuita alla nascita.

Articolo 16º

Cambiamenti al Regolamento dei Registri delle Entrate e del Notariato.

L’articolo 10.º del Regolamento protocollare dei Registri e Notarile, approvato con il DL n.º 322-A/2001,

del 14 dicembre, subisce le seguenti modifiche:

“Artigo 10.º

(…)

1 -(…):

a) (…);

b) (…);

f) (…);

g) (…);

h) (…);

i) (…);

j) (…);

l) (…);

m) (…);

n) (…);

o) (…);

p) (…);

q) (…);

r) (…);

s) (…);

t) (…);

u) (…);

v) (Revocata attraverso il Decreto – Legge n.º 324/2007, del 28 settembre);

x) (…);

z) (…);

aa) (…);

ab) (…);

ac) (…);

ad) Procedimento di cambiamento di sesso e corrispondente alterazione del nome proprio effettuata sotto la legge che riconosce l’autodeterminazione di genere.

2 -(…).

3 -(…).

4 -(…).â€

Articolo 17.º

Norma revocatoria

Sono revocati gli articoli 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º della Legge n.º 7/2011, del 15 marzo, così come la n.º 6.12 dell’articolo 18.º del Regolamento dei Registri delle Entrate e del Notariato, approvato con il Decreto-Legge n.º 322-A/2001, del 14 di dicembre, e la linea f), del n.º 1, dell’articolo 7.º della Legge n.º 7/2007, del 5 febbraio.

Articolo 18º

Regolamentazione

Spetta al Governo emanare i regolamenti della presente legge entro 60 giorni a partire dalla sua entrata in vigore.

Articolo 19º

Disposizioni finali e transitorie

1- La modifica del registro civile effettuata nei termini della presente legge non esime il richiedente dal compimento dei doveri preesistenti alla data di modifica, né gli pregiudica il godimento e l’esercizio degli altri diritti già costituiti, relativamente all’ambito delle relazioni familiari, in tutti gli ordini e gradi, i quali restano intatti.

2- La presente legge si applica a tutte le richieste di modifica del registro a partire dalla sua entrata in vigore, indipendentemente dai processi pendenti in materia in data anteriore l’entrata in vigore di questo documento.

3- La revoca della linea f), del n.º 1,dell’articolo 7.º della Legge n.º7/2007, del 5 febbraio

non altera la validità dei certificati di cittadinanza già emessi.

Articolo 20º

Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione.

Le deputate e i deputati del Blocco di Sinistra

* L’autore, pur riconoscendo l’urgenza e la necessità di adottare un linguaggio inclusivo che comprenda le persone non-binarie, ha scelto, in questo articolo, di usare il maschile cosiddetto ”inclusivo”. L’autore ritiene essere un diritto delle persone non-binarie, e di chiunque non si ritenga rappresentato dai due generi, disporre di una lingua che permetta di descriversi, parlare di sé, esprimersi, ma in attesa di trovare una soluzione il più condivisa possibile, ha preferito non spostare l’attenzione dal contenuto dell’articolo, di vitale importanza, ad una discussione linguistica.

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Ethan Bonali, uomo transgender pre-T, attivista queer, femminista intersezionale, blogger, modello non-binario, ingegnere-architetto, ricercatore nel campo dei beni culturali e nella gestione di eventi catastrofici. È intervenuto durante il terremoto dell’Emilia Romagna nel 2012 e in quello di Marche e Umbria del 2016.

Ha vissuto per un anno in Brasile in una ex favela di San Paolo dove ha avuto la possibilità di osservare le dinamiche della comunità transgender ed approfondire i propri studi riguardanti l’architettura d’emergenza e l’approccio anti-specista applicato alla città.

Vincitore di concorsi letterari, autore per il blog “Abbatto i Muri” dal 2015, è stato tra i curatori della pagina FB dell’Associazione lgbt Milk di Milano e traduttore e autore per la pagina Progetto GenderQueer nel 2016. È intervenuto al Festival delle Donne e dei saperi di genere nella sezione “Scritture militanti” nel 2017.

Studioso di teoria della danza applicata agli studi di genere ha partecipato alla “III Giornata Internazionale in Studi di Genere. Il femminile nel contesto italiano e nella lingua portoghese” con l’intervento “Il contributo della cultura Queer nella danza tra costruzione e decostruzione del genere in Italia e nei paesi lusofoni” nel novembre 2016 e al Festival delle Donne e dei Saperi di Genere (FDSG) con un intervento su “Filosofia e danza” al termine dello spettacolo Paradise: Part 1 nel 2017.

Dal 2014 è impegnato nella lotta contro la corruzione e le infiltrazioni della criminalità organizzata negli Enti pubblici di ricerca mediante collaborazione con diverse Procure, interrogazioni parlamentari e collaborazioni per articoli di giornale.

Tra i suoi interessi di studio: il queer nell’architettura, lo studio delle arti (in particolare della danza) come mezzo per costruire e decostruire il genere, violenza e micro aggressioni nel mondo dell’attivismo transgender, identità di genere genderFluid, non-binarie, nonconforming.

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