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Una nuova sentenza di riattribuzione di sesso senza intervento di rcs

Pubblichiamo di seguito la sentenza n. 412/2013, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Ordinario di Siena ha accolto la domanda di Sara per la rettificazione di attribuzione di sesso (da maschile a femminile) nel registro anagrafico, e il relativo cambio di nome.

Si tratta della quarta sentenza, dopo due precedenti del Tribunale di Roma (1997 e 2011) e uno del Tribunale di Rovereto (2013), in cui non è stato ritenuto necessario l’intervento di riattribuzione chirurgica di sesso (rcs). 

Secondo il giudice infatti:

“quando non sussiste conflittualitĂ  psichica non appare necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica degli atti di stato civile”,  e “obbligare la persona ad operarsi comporterebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali e una probabile compromissione della sua salute una probabile compromissione della sua salute fisica”. 

Gli elementi valorizzati nella motivazione sono:

– la percezione dell’identitĂ  di genere femminile;
– il raggiungimento di un’
immagine corporea tale da poter vivere in modo soddisfacente sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri;
– la stabilitĂ  nel condurre la vita quotidiana nel ruolo di genere femminile;
– l’identificazione nella vita sociale attraverso il nome elettivo.

Resta ancora, come nelle precedenti decisioni di Roma e Rovereto, la menzione del requisito della sterilitĂ :

“la capacità di procreare, che sola potrebbe indurre a postulare la necessità dell’intervento anatomico, è venuta meno, come attestato dal c.t.u., a seguito della terapia ormonale”,

requisito però evidentemente in conflitto in primo luogo con il diritto alla salute.

Un sentito abbraccio a Sara per questo traguardo raggiunto.
Sentenza 412/2013

Iscr. Ruolo 203/12

Cron. 5949/13

Tribunale Ordinario di Siena

Il Tribunale

In composizione collegiale

Formato dai giudici

Dott. Stefano Benini – Presidente

Dott. Paolo Bernardini – Giudice

Dott.ssa Marianna Serrao – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 203/12

TRA

X****

rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Marzucchi presso la quale è elettivamente domiciliato, nello studio in Siena, via Camollia, 155/a come da procura in calce all’atto di citazione parte attrice

E

Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Siena

parte convenuta

E NEI CONFRONTI DI

Y******** e W********

rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Brogi presso il quale sono elettivamente domiciliati, nello studio in Siena, via Cecco Angiolieri, 25 come da procura a margine della comparsa di costituzione intervenienti

avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso

Conclusione delle parti

Per parte attrice: “Accertare e dichiarare che X****** a seguito di percorso psicologico-farmacologico e di adattamento sia estetico che comportamentale, documentato agli atti da centro specializzato, è donna e per effetto disporre l’adeguamento del sesso e pertanto: ordinare all’ufficio anagrafe del Comune di Milano, ove nato, di rettificare il certificato di nascita di parte attrice X****** attraverso la rettifica e quindi ove scritto sesso “maschile” adeguare/correggere/sostituire con sesso “femminile”.

Per le ragioni suddette accertare e dichiarare che parte attrice utilizza il nominativo di S*** e per l’effetto, ritenuto opportuno, ragionevole e legittimo l’uso di tale nome, autorizzare il cambio da X****** a S***, e per l’effetto ordinare all’ufficio anagrafe del Comune di Milano di rettificare l’atto di nascita di parte attrice X****** ove scritto “X******” adeguare/correggere/sostituire “S***”. Per l’effetto di quanto sopra disporre altresì ai competenti uffici di Siena e/o Milano di Comune, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Ordine professionale degli ingegneri l’annotazione della rettifica del sesso femminile e del nominativo S*** onde consentire l’adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o delle licenze e/o delle abilitazioni e/o quant’altro necessario, ivi compresi i documenti per l’espatrio.”

Per gli intervenienti: “adesione a quanto dedotto da parte attrice in atto di citazione e alle conclusioni ivi spiegate”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

X******, con citazione notificata il 26-27.1.2012, al P.M. e a Yyyyyyyyyy e W*******, chiede al Tribunale di Siena di dichiarare il suo status di “donna” e di disporre l’adeguamento per la rettifica del sesso, ordinandosi all’Ufficio anagrafe di Milano la modifica del genere, il mutamento del nome da X****** a S***, e ai vari uffici amministrativi l’annotazione della rettifica del sesso al fine di consentire la correzione dei documenti da loro provenienti.

Riferisce di aver avuto infanzia e adolescenza serene e armoniose, e di aver cominciato ad avere fenomeni di cross-dressing a partire dall’età di 10 anni. A 17 anni si è sposato con Y*******, da cui ha avuto il figlio W*******.

Le responsabilità familiari e le convenzioni sociali l’hanno portato inizialmente ad obliterare la propria vera essenza e a celare la propria identità, finché tale costrizione non è diventata insopportabile, tanto che, cresciuto il figlio, intorno all’età di 30 anni il X****** ha cominciato a percepire in modo sempre più chiaro, stabile e consapevole, l’identità di genere femminile. Il cross-dressing è ridiventato sempre più frequente, costringendolo ad avere una “doppia vita” in una città diversa da quella di residenza.

L’inevitabile crisi coniugale, ha condotto alla separazione dalla moglie.

Nel 2008 il X****** si è rivolto a centro specializzato, decidendo di intraprendere il percorso per la riassegnazione del sesso da maschile a femminile. Ha subito una terapia ormonale femminilizzante, in base ad estrogeni e antiandrogeni, e si è sottoposto infine ad un intervento di mastoplastica additiva.

Aggiunge, conclusivamente, di condurre un ruolo di genere femminile in modo stabile e quotidiano, raggiungendo la piena consapevolezza di essere donna, dopo aver ricevuto la piena approvazione di familiari, amici e conoscenti, davanti ai quali si presenta come S***.

Si è perfettamente reintegrato sul lavoro (svolge la professione di ingegnere libero professionista) con l’unica differenza di avere un aspetto agli occhi degli altri, diverso dal passato.

Svolge considerazioni in punto di diritto, atte a dimostrare la non necessità, ai fini dell’accoglimento della propria domanda, di trattamento chirurgico, che è da ritenere solo eventuale, solo in presenza di una discrepanza tra sesso biologico e psicosessualità, tale da determinare un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi sessuali. Da questo è desumibile che il X****** non richiede l’autorizzazione all’intervento di modifica anatomica, e comunque non ha in precedenza provveduto a mutare il proprio status fisico, ad eccezione dell’operazione di mastoplastica.

Ritiene il collegio di ravvisare tutte le condizioni per la pronuncia di rettifica di attribuzione del sesso, alla stregua del d.lgs. 11.9.2011 n.150 (la difesa di parte attrice continua a riferirsi alla l. 14.4.1982 n.164, in parte abrogata, ma la sostanza non cambia).

Sotto il profilo processuale, la domanda, proposta secondo il rito ordinario di cognizione, come prescritto dall’art. 31 d.lgs. 150/11, cit., è stata notificata al P.M. (che pur essendo parte necessaria in giudizio, non ha concluso). Sono stati chiamati a partecipare al giudizio anche moglie e figlio del X******, che sono intervenuti adesivamente alle di lui conclusioni.

E’ stata espletata in causa c.t.u. medica, all’esito della quale può ritenersi accertato che X****** (S***) a seguito della terapia ormonale e dell’intervento di mastoplastica additiva, percepisce un’identità di genere femminile, presentandosi e relazionandosi come tale con gli altri. I test psicologici e i colloqui clinici hanno evidenziato un’identificazione femminile sotto il profilo psicologico, tale da rendere necessario, proprio in funzione del benessere psichico della persona, il mutamento dei dati anagrafici. La discrepanza tra sesso anatomico e identità di genere, infine, non determina conflittualità. Si evidenzia nella persona un atteggiamento di stabilità nell’affrontare la realtà, un buon adattamento, e un controllo degli impulsi.

E’ da ritenere che per la riassegnazione del genere non sia necessario pretendere che la persona si sottoponga precettivamente ad intervento anatomico.

Il trattamento medico-chirurgico è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. L’intervento deve essere autorizzato, quando necessario a tale limitato fine.

Ove non sussista tale conflittualità psichica, non appare necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica degli atti di stato civile. D’altro canto, obbligare la persona ad operarsi comporterebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali e una probabile compromissione della sua salute fisica. Alla luce di tale considerazione va interpretato il dettato normativo dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 150/141 (“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”) che del resto riproduce l’abrogato art, 3 l. 164/82.

L’interpretazione che precede è imposta anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 23.5.1985, n.161, che pur sembrando aderire, nella ricostruzione della ratio legis che ha ispirato l’emanazione della l.164/85, all’opinione che considera indispensabile l’adeguamento chirurgico, adombra che la necessità dello stesso sia spiegabile in funzione del conseguimento “di uno stato di benessere, in cui consiste la salute: bene, quest’ultimo che la Costituzione considera interesse della collettività”. Sicché in sostanza afferma una nozione di identità sessuale non limitata ai caratteri sessuali esterni, ma determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione del sesso come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti.

Alla soluzione del problema presiede il diritto costituzionale all’identità personale, professato tra i c.d. “nuovi diritti” a partire dalla pronuncia 3.2.1994, n. 13 della Corte Costituzionale, e ribadito di recente dall’ordinanza n. 14329/13 della Suprema Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge n. 164/82 (vigente al momento dei fatti nel giudizio a quo), nella parte in cui prevedrebbe lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi.

Del resto, tale interpretazione è conforme a recenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa, e in altri paesi il cambiamento dl sesso anagrafico senza quello chirurgico è esplicitamente consentito dalla legge (Spagna, Argentina, Portogallo, Regno Unito, Germania e Austria).

Parte attrice si è sottoposta, prima di intraprendere la presente iniziativa giudiziaria, all’operazione per la ricostruzione del seno e secondo la documentazione medica prodotta, avvalorata dal c.t.u. nominato in causa, ciò è risultato sufficiente al raggiungimento di un livello di integrazione dei propri organi genitali con la propria immagine corporea tale da poter vivere in modo soddisfacente sia a livello personale e sia nelle relazioni con gli altri. La capacità di procreare, che sola potrebbe indurre a postulare la necessità dell’intervento anatomico, è venuta meno, come attestato dal c.t.u., a seguito della terapia ormonale.

La persona appare aver raggiunto un soddisfacente equilibrio anche nella vita sessuale, tanto che un intervento chirurgico risulterebbe inopportuno e rischioso rispetto alla soddisfazione raggiunta nell’area sessuoaffettiva. E del resto, la scelta di sottoporsi in proseguio (che il X****** non ha escluso) è attribuita ad una sua libera determinazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve accogliersi la domanda del X****** per la rettificazione dell’attribuzione del sesso in sede di nascita.

L’ampia documentazione depositata da X****** dimostra, con l’avallo del c.t.u., che il soggetto è ora conosciuto come S***, nome nel quale si estrinseca l’identificazione nella vita sociale: il già richiamato diritto all’identità personale si completa dunque con l’uso di un nome femminile, del quale va consentito l’uso futuro, in sostituzione di quello, X******, imposto alla nascita.

Il dispositivo di questa sentenza va adeguato alla tipicità dell’azione proposta, adeguandosi al petitum della parte, ripetitivo e ridondante, al dettato normativo.

Va disposta la rettifica di attribuzione di sesso di X******, nato a Milano il **/**/****, nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l’assunzione da parte del ricorrente del nome “S***” ordinandosi all’ufficiale di stato civile di sostituire l’indicazione di “sesso maschile” con quello di “sesso femminile” nei documenti riconducibili alla parte attrice.

Sotto tale ultimo profilo va osservato che l’art. 31 d.lgs. 150/11 (come già l’art. 2, quinto comma, l. 164/82) ricollega la rettifica dell’atto di nascita alla sentenza che accoglie la domanda. Si tratta infatti di una rettifica sui generis diversa da quella, prevista dall’art. 95 ss. D..r. 3.11.200 n. 396 sullo stato civile, che si opera con decreto e riguarda sostanzialmente l’emenda di errori materiali.

La domanda volta all’imposizione di un ordine. Da parte del giudice, ai vari organi amministrativi che abbiano rilasciato autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, è inammissibile, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al giudice ordinare un facere alla p.a. al di fuori dei casi specificatamente consentiti dalla legge: sarà onere della persona interessata, rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali essa abbia un rapporto, facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere eventualmente l’emanazione di nuovi atti amministrativi, alla luce del principio, esplicitamente adottato dall’art. 31, comma 6, d.lgs. 150/11, che la sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso, non è retroattiva.

Venendo alle spese, esse vengono compensate tra le parti dato che, pur essendosi svolta una causa a rito ordinario, non può parlarsi di soccombenza. Si può semmai richiamare il principio di causalità, per attribuire a parte attrice l’onere delle spese per la c.t.u., da liquidare separatamente.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 203/12 r.g., così provvede:

accoglie la domanda di X******, per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile;

ordina all’ufficiale di stato civile del comune di Milano di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell’atto concernente X****** nato a Milano il **/**/****, con assunzione del nome “S***” al posto di “X******”;

dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere ordini del giudice rivolti ad altre pubbliche amministrazioni;

spese compensate tra le parti;

spese di c.t.u. a carico di parte attrice;

Siena 12.6.2013

Il Presidente est.

Dott. Stefano Benini

Sentenza passata in giudicato il 10-12-2013.

 

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